1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove un accordo di programma con la regione Calabria, con le province, con i comuni e con gli enti pubblici economici interessati per la definizione di un progetto globale e di un piano pluriennale per il sostegno e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
2. Il progetto globale e il piano pluriennale di sostegno definiti dall'accordo di programma di cui al comma 1 devono, tra l'altro, prevedere interventi programmatici, normativi e progettuali per il conseguimento delle seguenti finalità:
a) preservazione delle condizioni socio-ambientali favorevoli ad uno sviluppo sostenibile degli insediamenti umani con riferimento alla tutela della salute mediante attivazione di presìdi sanitari;
b) concessione di agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio, artistico e monumentale;
c) sviluppo e valorizzazione commerciale dei prodotti tipici e delle produzioni agricole tradizionali;
d) promozione e valorizzazione commerciale delle attività turistiche, artigianali e dell'artigianato d'arte;
e) difesa e miglioramento del patrimonio boschivo e della macchia mediterranea;
f) interventi per contrastare l'erosione delle coste;
g) realizzazione di opere per la difesa del suolo;
h) realizzazione di interventi di recupero e di sviluppo della viabilità ordinaria ed alternativa alla strada statale 163.
3. Con l'accordo di programma di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di coordinamento e di gestione degli interventi, ivi compresi quelli economici, finalizzati al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 e dal comma 2 del presente articolo.